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CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) e SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) DIFFERE

2023-03-29 16:37

RE Winning Immobiliare

CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) e SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) DIFFERENZE

CILA e SCIA cosa c'è da sapere!

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CILA e SCIA sono due tipologie di comunicazioni che devono essere presentate al Comune per informare l'amministrazione comunale riguardo a interventi edilizi.

 

La CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) deve essere presentata quando si eseguono lavori di costruzione, ristrutturazione, ampliamento o demolizione di un edificio, purché non riguardino opere di urbanizzazione. La CILA deve essere redatta da un tecnico abilitato (ad esempio un ingegnere o un architetto) e deve essere corredata da una asseverazione della conformità degli elaborati progettuali alle normative in vigore. La CILA è obbligatoria e viene richiesta anche per interventi di modesta entità.

 

La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) deve essere presentata quando si eseguono interventi che riguardano opere di urbanizzazione, di ristrutturazione di locali destinati ad attività commerciali, artigianali o di servizi, o per la realizzazione di impianti tecnologici. 

A differenza della CILA, la SCIA può essere redatta anche dal titolare dell'attività senza necessità di ricorrere ad un tecnico abilitato. Tuttavia, per alcune attività specifiche (come la realizzazione di impianti fotovoltaici) è necessaria la redazione di un progetto tecnico redatto da un professionista abilitato.

 

I costi per richiedere la CILA o la SCIA variano da comune a comune e dipendono dal tipo di intervento edilizio. In generale, la CILA ha un costo inferiore rispetto alla SCIA e il suo importo è calcolato in base alla tariffa del Comune per l'istruttoria. Invece, la SCIA ha un costo maggiore, perché spesso richiede la realizzazione di un progetto tecnico e l'eventuale pagamento di diritti di segreteria.

 

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La richiesta della CILA o della SCIA deve essere presentata dal proprietario dell'immobile o dal soggetto che ha il diritto di edificare, oppure dal professionista incaricato. In caso di interventi di ristrutturazione su parti comuni di edifici condominiali, la richiesta può essere presentata dal condominio stesso o da uno o più condomini che ne abbiano ottenuto l'autorizzazione. In ogni caso, la richiesta deve essere corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare il diritto di edificare o la proprietà dell'immobile.

 

 

In generale, la CILA viene richiesta per interventi di minore entità, come ad esempio la sostituzione di porte e finestre, l'installazione di impianti tecnologici o la ristrutturazione di interni, mentre la SCIA è richiesta per interventi di maggior entità, come ad esempio la costruzione di nuovi edifici o la realizzazione di interventi che comportano modifiche alla volumetria dell'edificio.

In ogni caso, è importante verificare le normative comunali e regionali in materia di edilizia per comprendere quali documenti siano necessari e quale sia la procedura da seguire per ottenere le autorizzazioni necessarie

 

È importante ricordare che la mancata presentazione della CILA o della SCIA comporta il rischio di sanzioni amministrative e di ripristino dello stato dei luoghi a spese del proprietario o del committente dell'intervento.


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